Tullio Solinas

L’articolo 4 (Indicatore della situazione reddituale), comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente), specifica che al reddito di ciascun componente il nucleo familiare contribuiscono, fra gli altri, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo IRPEF.

Per chi abbia fruito di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione, il calcolo dell’ISEE corrente viene effettuato sulla base di tale reddito complessivo.

Solo nel caso in cui si sia verificata (negli ultimi dodici mesi) un’interruzione dei trattamenti indennitari (NASpI), ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa, è possibile indicare in alternativa i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi. In tal caso i redditi ed i trattamenti saranno moltiplicati per 6.

Nel caso specifico, essendosi interrotto il trattamento indennitario nel settembre 2019, il dichiarante deve necessariamente indicare il reddito complessivamente percepito negli ultimi dodici mesi.

In altre parole, presentando la DSU/ISEE corrente nel mese di novembre 2020, il dichiarante deve indicare l’importo percepito nei dodici mesi decorrenti, a ritroso, dalla data di presentazione (comprensivo dei mesi in cui l’introito è stato nullo).

Se, invece, l’indennità di disoccupazione fosse stata erogata fino a settembre 2020, allora il dichiarante avrebbe potuto anche indicare, se più conveniente, il reddito complessivamente percepito nei mesi di agosto e settembre 2020 e poi moltiplicato per sei.


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