Qualora il saldo del conto corrente intestato alla debitrice risultasse insufficiente a coprire il credito azionato, il creditore potrebbe procedere con pignoramento verso terzi per ottenere il rimborso del residuo: in tale ipotesi, il compenso dovuto alla stagista è sicuramente pignorabile presso chi lo eroga (il debitore della debitrice); se il giudice riterrà che trattasi di un rapporto subordinato assimilabile a quello di lavoro dipendente (come io ritengo), il prelievo verrà limitato ad un quinto (nella fattispecie 100 euro). Altrimenti l’intera somma verrà assegnata al creditore pignorante.