Chiara Nicolai

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

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Alla luce dell’importo massimo stabilito per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro), pertanto, nel caso di accredito della sola pensione su conto bancario o postale intestato al debitore, il saldo può essere pignorato solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.379,49 euro.


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