Tullio Solinas

La tredicesima, al pari degli altri istituti di retribuzione differita (eventuali altre mensilità aggiuntive, il TFR, le ferie) matura nel corso del rapporto.

La tredicesima viene liquidata nel mese di dicembre di ogni anno e nel caso di prestazione di attività per un periodo inferiore all’anno, vengono corrisposti tanti dodicesimi di mensilità quanti ne sono trascorsi dal dicembre precedente.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, la legge dispone che il lavoratore ha diritto a percepire l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell’orario contrattuale , comunque non oltre le 40 ore settimanali.

In pratica, il datore di lavoro dovrà erogare tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono stati i mesi di apertura dell’attività; l’INPS, invece, corrisponderà l’80% dei dodicesimi relativi ai mesi per i quali è stata concessa la cassa integrazione a zero ore.


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