Andrea Ricciardi

Nuovi interventi per fermare il Coronavirus: bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie chiuse dalle 18, massimo quattro persone ai tavoli (salvo siano tutti conviventi), attività didattica alle superiori a distanza almeno al 75%, ingresso a partire dalle 9.00 e stop a palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali. Chiusi cinema, teatri e sale da concerto.

Sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò.

Vietate sagre e tutte le fiere, anche le manifestazioni fieristiche a carattere nazionale o internazionale.

Sospesi convegni e congressi, a meno che si svolgano a distanza.

Sono alcune delle novità introdotte dal nuovo dpcm approvato il 25 ottobre che impartisce un nuovo giro di vite alle regole anti-covid.

Le nuove misure sono in vigore a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre. Ecco una serie di domande e risposte sulle nuove regole da rispettare.

Il Dpcm conferma la possibilità di disporre la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, dalle 21, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti.

Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Il coprifuoco, invece, è previso dalle regioni. In Campania, Lombardia e Sicilia bisogna essere a casa entro le 23. In Calabria e nel Lazio alle 24.

Nel decreto si legge che è «fortemente raccomandato» non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, di studio, di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Non c’è un obbligo di legge e restano aperte le regioni.

Il decreto conferma l’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di un metro.

Le feste sono vietate, all’aperto come al chiuso.

Sono vietate anche le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose. Quindi legate a matrimoni, battesimi, comunioni e cresime.

Il nuovo decreto approvato il 25 ottobre prevede la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Fanno eccezione i presidi sanitari obbligatori o che effettuino prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite rispettando il distanziamento sociale e senza assembramenti.

In base alle nuove regole sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra. Consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, riconosciuti a livello nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle Federazioni sportive nazionali. Sono sospesi anche gli allenamenti individuali negli sport di contatto.

Il decreto prevede che lo svolgimento di sport di contatto sia consentito solo per sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. Sospese anche l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto. Sono sospese anche tutte gare e competizioni connesse agli sport di contatto, anche se di carattere ludico-amatoriale.

Il nuovo decreto prevede lo stop agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto o cinematografiche. Anche in spazi all’aperto.

Il decreto prevede che siano consentite visite al museo o in luoghi di cultura, tenendo conto di caratteristiche dei locali e del flusso dei turisti. Devono essere garantiti ingressi contingentati, distanziamento e non devono essere consentiti assembramenti.

Le discoteche restano chiuse. Il decreto prevede che siano sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilato, all’aperto o al chiuso.

Il decreto conferma l’obbligo di portare sempre con sè la mascherina e l’obbligo di indossarla anche al chiuso, in luoghi diversi dall’abitazione. Obbligo di indossarla anche nei luoghi all’aperto, a meno che non sia garantito l’isolamento da persone non conviventi. E comunque nel rispetto delle linee guida anti contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, comprese le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Il decreto raccomanda l’uso della mascherina anche in casa, in presenza di persone non conviventi.

Possono non indossare la mascherina i bambini fino a sei anni, le persone che stanno svolgendo attività sportiva, le persone affette da patologie o disabilità incompatibili con l’uso e chi interagisce con loro.

In base al nuovo Dpcm le attività dei servizi di ristorazione – e quindi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18 con consumo al tavolo. Previsto un massimo di quattro persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi.

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite solo dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18.
Obbligatorio esporre il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Si può pranzare in più di 4 persone al tavolo al ristorante?
La norma stabilisce che il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone a tavolo, a meno che gli avventori siano tutti conviventi.

La norma prevede che sia consentita, senza limiti di orario, la ristorazione in alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai proprio clienti alloggiati.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La ristorazione con consegna a domicilio è sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.

Il dpcm rende obbligatorio esporre nei locali pubblici e aperti al pubblico, un cartello che riporti il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente.

Per contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata almeno fino al 75 per cento.

Intervento sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani. L’ingresso non avverrà in ogni caso prima delle ore 9.

La scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione si svolge in presenza?
Sì, l’attività didattica ed educativa del primo ciclo di istruzione e della scuola d’infanzia continua a svolgersi in presenza.

Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle finanze e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali. Fanno eccezione solo quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Le cerimonie pubbliche a devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti, a patto che siano state prese misure per limitare la presenza del pubblico.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono a distanza,a meno che sussistano motivate ragioni. Il dpcm raccomanda “fortemente” di svolgere a distanza anche le riunioni private.

Il dpcm raccomanda “fortemente” di svolgere anche le riunioni private a distanza.

Il nuovo Dpcm dispone la sospensione delle attività di parchi tematici e di divertimento.

Per quanto riguarda gli esami di guida, sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate alla motorizzazione civile e nelle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, nonchè i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal ministero delle Infrastrutture.

In presenza di un aggravamento della situazione epidemiologica, per contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, sentito il presidente della regione o delle Regioni interessate, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida da espletarsi nel territorio regionale. Proroga dei termini del foglio “rosa” per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove.

Infine, il decreto prevede la chiusura delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Cosa cambia a livello di didattica nelle università?

Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Queste disposizioni si applicano, per quanto compatibili,anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Per gli studenti che non riescono a partecipare alle attività didattiche o curriculari di università possono essere previste lezioni a distanza.


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