Ai sensi dell’articolo 513 del codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.
A questo punto della procedura esecutiva, ogni atto di alienazione di un bene di proprietà del debitore sarebbe soggetto a revocatoria di cui all’articolo 2901 del codice civile.