In tema di successioni per causa di morte, un pagamento, anche transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita dell’eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede (Corte di Cassazione sentenza 14666/2012).
La voltura di un contratto di fornitura di energia o acqua per il decesso dell’intestatario, è semplicemente la variazione della titolarità di un contratto da un cliente ad un altro con il medesimo venditore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas. L’esigenza di non interrompere l’erogazione di energia non può certo determinare, a nostro modesto avviso, l’accettazione tacita di eredità.
Anche se la società fornitrice condiziona la voltura all’estinzione del debito pregresso lasciato dal defunto e l’istanza di voltura è stata presentata dal un soggetto (nella fattispecie la figlia) residente con il defunto che non si qualifica come erede, il pagamento del debito (l’importo delle fatture insolute) del defunto non configura accettazione tacita dell’eredità, dal momento che il rimborso del credito è finalizzato al semplice mantenimento dello stato di fatto (continuità nella fornitura di energia ed acqua all’appartamento di residenza) esistente al momento del decesso del precedente intestatario debitore. In altre parole, il pagamento del debito del defunto per perfezionare la voltura dei contratti di utenze domestiche da parte del residente chiamato all’eredità (la figlia del deceduto è sempre qualificata come chiamata all’eredità, prima della rinuncia) costituisce un semplice adempimento finalizzato al mantenimento dello stato di fatto (Cassazione 14666/2012).
Infatti, la voltura del contratto di fornitura di energia e/o acqua, conseguente al decesso dell’intestatario, può essere richiesta, oltre che dall’erede, anche dal coniuge superstite, da un familiare del defunto, dal soggetto unito civilmente con il defunto, dal convivente di fatto, a condizione che alla data del decesso del titolare del contratto, il soggetto richiedente avesse già la residenza anagrafica presso l’indirizzo della fornitura.
Ad oggi, ed è quello che conta, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel considerare come accettazione tacita dell’eredità le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius (senza alcun riferimento alle volture dei contratti di fornitura di energia).
Per quel che riguarda le modalità di rinuncia all’eredità da parte di un chiamato (nella fattispecie la figlia) residente con il defunto, la dichiarazione di rinuncia (meglio se redatta da un notaio) va registrata entro tre mesi dal decesso presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente (il circondario giurisdizionale dove è avvenuto il decesso). Il costo per la registrazione (a parte il corrispettivo dovuto al notaio) è di circa 200 euro.
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