Giuseppe Pennuto

L’articolo 202, comma 1, del Codice della Strada prevede, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, che il trasgressore (o il coobbligato) sia ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, scontato del 30%.


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