Andrea Ricciardi

Dal 1° ottobre 2020 non si può più fare impresa senza avere una “sede virtuale” sul web: è questo il principio cardine rafforzato dall’articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) convertito in via definitiva dalla Camera.

Dopo 12 anni di un sistema del tutto fallimentare – che ha portato a circa 1,7 milioni di imprese ancora oggi non dotate di un indirizzo Pec – si volta completamente pagina e si punta alla definizione di un meccanismo dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Nel registro delle imprese trova ora accoglimento, in generale, il cosiddetto “domicilio digitale” concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto nel Codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 217/17.

Nel concetto di “domicilio digitale” oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (il cosiddetto Regolamento sIDAS).

Al momento la possibilità di avvalersi di un domicilio digitale diverso dalla Pec è soltanto teorica, in attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi (che dovranno comunque garantire l’interoperabilità pur in ambito di neutralità tecnologica). I servizi di Pec sono erogati da soggetti accreditati presso l’agenzia per l’Italia digitale.

Viene ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società (con importo in misura raddoppiata tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro) che per le imprese individuali (in misura triplicata da un minimo di 30 a un massimo di 1.548 euro).

Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e dell’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, dopo il quale scattano le sanzioni.

Il sistema camerale ha sostanzialmente azzerato la burocrazia connessa alla trasmissione del proprio indirizzo di Pec tramite il nuovo servizio semplificato che consente di comunicare la propria Pec al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa al seguente indirizzo: ipec-registroimprese.infocamere.it.

È prevista una norma “di chiusura” del sistema proprio per evitare che ci siano imprese non dotate del proprio domicilio digitale regolarmente pubblicato nel registro delle imprese e accessibile da qualunque terzo e senza oneri anche tramite il servizio Ini-pec inipec.gov.it .

Coloro che non adempiono all’aggiornamento del registro delle imprese (sono circa 1,7 milioni le imprese iscritte che non hanno una Pec valida) oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile – grazie a un emendamento approvato nel testo uscito dal Senato del decreto semplificazioni – tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di commercio all’indirizzo impresa.italia.it ma per la sola ricezione dei documenti.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.