Simonetta Folliero

L’articolo 35 del decreto legislativo 231/2007 impone ad un’ampia platea di soggetti cosiddetti obbligati, ed in particolare alle banche, di segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni per le quali sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Se la dichiarazione fiscale del cliente serve a consentire di dimensionare l’affidamento nei limiti sostenibili dal reddito dichiarato, bonifici in ingresso (che non sono di fonte stipendiale o pensionistica) ed in uscita possono generare perplessità: la forma più elementare di riciclaggio (ovvero lavaggio di danaro sporco), infatti, si realizza proprio distribuendo piccole somme di denaro contante ad una platea di soggetti che poi versano sul proprio conto e restituiscono quanto ricevuto via bonifico, giustificando il trasferimento, ad esempio, come restituzioni a vario titolo.

Il direttore le he pertanto chiesto informazioni per evitare di dover segnalare all’UIF delle operazioni ritenute sospette ad un primo superficiale esame. Nulla di grave o che deve impensierirla: si tratta di normale routine.


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