Lilla De Angelis

Dipende da cosa intende per spese processuali: l’articolo 3, lettera c della legge 1185/1967 stabilisce che non può ottenere il passaporto (o il suo rinnovo) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi uno di reclusione o due di arresto.

Bisogna adesso chiarire un aspetto della questione che può ingenerare equivoci generati dal fatto che noi indichiamo (erroneamente) come multe quelle che in realtà sono sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada.

Le multe e le ammende, invece, derivano, più correttamente, dalla conversione di pene detentive oppure vengono comminate per la commissione di reati.

Vale la pena richiamare, a questo punto, anche le differenze che passano fra i termini di delitti, contravvenzioni, multa, ammenda e sanzione amministrativa.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi stabilite dal codice penale.

La multa (articolo 24 del codice penale) risponde all’esigenza di aumentare la carica afflittiva della reclusione per chi ha commesso un delitto: può essere comminata dal Giudice penale, aggiungendola alla reclusione.

L’ammenda (articolo 26 del codice penale) viene irrogata quando il reato è una contravvenzione per la quale non è prevista la pena dell’arresto.

La sanzione amministrativa, è, come abbiamo accennato, quella che viene imposta al trasgressore, ad esempio, quando viene accertata una infrazione del codice della strada.

Per completare il quadro di riferimento cerchiamo pure di delineare la differenza che passa fra arresto e reclusione.

L’arresto è una misura cautelare e consiste in una privazione temporanea della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria (e, comunque, soggetta a convalida da parte di un giudice) a carico di colui che viene colto nell’atto di commettere il reato (flagranza propria) o per il quale emergono prove inconfutabili che il reato accertato sia stato commesso immediatamente prima dell’accertamento.

La detenzione, invece, viene disposta dal giudice penale dopo un processo.


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