Ci spiace (beninteso qui e nel prosieguo si tratta di un riferimento al team di indebitati.it e non di un noi maiestatis), ma dovrà accontentarsi, ancora una volta, di una risposta siglata da Giovanni Napoletano: non può essere, naturalmente, contestato il fatto che nell’articolo 70, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche vi sia scritto che il contraente ha diritto di recedere dal contratto senza penali e spese quando non accetta le modifiche contrattuali degli operatori di comunicazioni elettroniche, i quali devono informarlo, almeno 30 giorni prima, su di esse e sul suo diritto.
Tuttavia, a nostro parere, la circostanza che WindTre, ad ottobre 2019, abbia inserito un’informativa relativa alla nuova cadenza di pagamento mensile in una sezione del sito web prevalentemente dedicata a modifiche delle condizioni contrattuali di telefonia fissa non trasforma una prassi in una clausola contrattuale.
A conforto di tale tesi, la considerazione che nella medesima sezione sono state pubblicate numerose note di carattere esclusivamente informativo, oltre al fatto che lei stesso asserisce che WindTre non ha mai trasferito nelle condizioni contrattuali (quindi nero su bianco) l’impegno a garantire “per sempre” all’utente il pagamento dei corrispettivi con cadenza bimestrale.
Per il resto, comprendiamo che in seguito alla nuova fatturazione mensile WindTre, lei sia stato costretto ad anticipare 30-40 euro che avrebbe potuto, invece, utilizzare per cose di suo interesse: magari, come lei stesso ipotizza, avrebbe potuto comprare un biglietto della lotteria e vincere qualche milione o magari, aggiungiamo noi, avrebbe potuto compare gratta e vinci e biglietti della lotteria perdenti, e quindi si sarebbe potuto benissimo trovare con 30-40 euro in meno e il corrispettivo di fatturazione da pagare comunque, senza poter disporre dei 30-40 euro sperperati al gioco.
Conclusioni: si potrebbe sicuramente eccepire la natura contrattuale di una prassi qualora si riuscisse a dimostrare un impatto economico negativo per il consumatore nella modifica di quest’ultima: è quanto sta tentando di fare l’Unione Nazionale Consumatori segnalando all’Antitrust come il passaggio da fatturazione bimestrale a fatturazione mensile comporti un aumento di spesa pari a 12 euro/annui per i clienti che avessero scelto l’invio della fattura via posta.
A nostro parere, per rispondere, nel merito, con la massima chiarezza a noi possibile alla sua domanda, WindTre poteva passare alla fatturazione mensile (senza aggravio di costi fissi o tariffe per il cliente) perchè nelle condizioni di contratto non è prevista alcuna clausola che preveda l’impegno di attenersi ad una fatturazione bimestrale. Il cliente non poteva esercitare, in seguito al passaggio da fatturazione bimestrale a mensile, il diritto di recesso anticipato senza penali.
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