Michelozzo Marra

Non siamo assolutamente d’accordo con quanto asserito dai coeredi: quella da lei ricevuta fu una donazione indiretta effettuata in vita da uno dai suoi genitori. Se adesso i coeredi vogliono eccepirla in sede di successione ereditaria (collazione), va innanzitutto calcolato il valore dell’eredità relitta, cioè dei beni lasciati dalla genitrice al momento del decesso, al netto di eventuali debiti.

Va quindi effettuata la riunione fittizia, integrando l’eredità relitta con le donazioni effettuate in vita dalla defunta, per le quali cioè, sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile (quella che il de cuius può destinare liberamente a chiunque, anche al proprio cane da compagnia, senza ledere i diritti dei legittimari) e la quota indisponibile (o riservata ai legittimari) sulla massa risultante dalla somma tra il valore dell’eredità relitta al netto di eventuali debiti della defunta (attivo netto) ed il valore del donatum (quanto donato in vita), secondo le modalità indicate in questo articolo.

In base a quanto illustrato nell’articolo referenziato, risulta, nell’ipotesi di tre legittimari e qualora il donatum consista esclusivamente nella donazione indiretta effettuata a chi ci scrive, che la quota disponibile alla defunta è pari ad 1/3 del valore complessivo della massa ereditaria (attivo netto più donatum).

Il valore della donazione indiretta in denaro è pari a circa 15 mila euro circa (secondo il valore nominale che aveva nel 1988). Pertanto se il valore della quota disponibile alla defunta risulta maggiore di 15 mila euro, nessuna implicazione deriverà nella ripartizione dell’attivo ereditario fra i tre legittimari. Ciascuno di essi riceverà 1/3 dell’ attivo ereditario.

Qualora, invece, la quota disponibile risultasse inferiore ai 15 mila euro circa, a ciascun coerede spetterà un terzo dell’attivo ereditario ed un terzo del valore DELTA, laddove DELTA è pari alla differenza fra i 15 mila euro della donazione indiretta elargita a suo tempo a chi ci scrive e la quota disponibile alla defunta.

E’ chiaro che l’importo DELTA sarà messo, in sede di collazione ereditaria, a disposizione del coerede (chi ci scrive) che a suo tempo beneficiò della donazione indiretta.

La risposta è stata formulata seguendo le indicazioni ed i principi giuridici, in tema di azione di riduzione dell’eredità per violazione della quota di legittima e di collazione, ribaditi dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24755/2015.

Ricordiamo che la cosiddetta collazione è la norma in base alla quale i figli, i loro discendenti e il coniuge che abbiano accettato l’eredità debbano restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto (quando il loro valore ecceda la quota disponibile), al fine che siano divisi tra tutti i coeredi. Esistono poi regole sulla priorità di conferimento delle donazioni alla massa ereditaria (quando le donazioni in vita sono più di una, entrano in gioco la cronologia ed il grado di parentela). Si tratta, tuttavia, di questioni che, evidentemente, esulano dall’ambito di questa specifica discussione.


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