Al momento lei è, indipendentemente dallo status di studente presso l’università di Venezia, un cittadino italiano sprovvisto di reddito da lavoro e, in base alla residenza attuale, non convivente con il nucleo familiare di origine.
Avendo un’età di 27 anni il nucleo familiare di riferimento per la DSU/ISEE standard da collegare alla domanda di reddito di cittadinanza, non comprenderà i suoi genitori. Per inciso, invece, il nucleo familiare di riferimento per i benefici connessi alla frequenza dei corsi universitari a Venezia (ISEEU o ISEE per l’Università) resterà quello dei suoi genitori.
Se lo stato di famiglia, risultante dall’anagrafe della popolazione residente a Roma, include anche il suo amico convivente, l’ISEE, ai fini del requisiti di legge per accedere al reddito di cittadinanza, terrà conto anche dei redditi percepiti e dei patrimoni detenuti dal suo convivente. Ricordiamo sempre che il reddito di cittadinanza è un beneficio attribuito al nucleo familiare e non alla singola persona.
Avrebbe potuto aggirare il problema in sede di trasferimento di residenza a Roma, dichiarando, insieme al suo amico, che fra di voi non esistono vincoli di parentela o di affetto. In questo modo l’ufficiale d’anagrafe avrebbe costituito due famiglie anagrafiche distinte, ciascuna formata da un unico componente, con positivi riflessi, ai fini del beneficio di reddito di cittadinanza a cui lei intenderebbe accedere (una volta costituita in anagrafe una sola famiglia anagrafica composta dai due conviventi è quasi impossibile tornare indietro: bisognerebbe cambiare residenza di nuovo e poi effettuare un nuovo trasferimento presso il suo amico di Roma).
Pertanto, approfondisca la composizione della famiglia anagrafica ed, eventualmente, la situazione economico patrimoniale dell’amico che la ospita, prima di presentare richiesta di ISEE finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza.
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