Michelozzo Marra

Uno dei casi più frequenti in cui è possibile il subentro in una utenza domestica (sia essa inerente alla fornitura di gas, acqua, elettricità, ai servizi di connessione al web o televisivi a pagamento, come nella fattispecie) può aversi per morte morte dell’intestatario del contratto.

Altre situazioni in cui si può legittimamente fare ricorso al subentro è la separazione o il divorzio dei coniugi quando la casa coniugale viene assegnata al coniuge non intestatario del contratto di utenza domestica o in occasione dell’affitto di un appartamento servito dall’utenza domestica di interesse, ad un nuovo conduttore.

Nel caso di morte dell’intestatario il subentro contrattuale nell’utenza domestica può essere richiesto dal coniuge convivente superstite o da qualsiasi altro soggetto, legittimario o meno – purchè proprietario, usufruttuario o con diritto di abitazione nell’appartamento servito dall’utenza domestica oppure detentore della titolarità della locazione – indipendentemente dalla residenza nella medesima unità abitativa del defunto al momento del decesso.

In questa evenienza, la richiesta di subentro non comporta accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un diritto che spetta al coniuge superstite convivente o a chiunque altro che, pur rivestendo il ruolo di chiamato all’eredità, ha il diritto, non connesso alla successione ereditaria, di continuare ad occupare l’appartamento servito dall’utenza domestica (repetita iuvant: casa di proprietà del subentrante o a lui concessa in usufrutto, in abitazione oppure contratto di locazione intestato al subentrante).

in ogni altro caso, l’istanza di subentro nel contratto di utenza domestica potrà essere giustificata solo dalla qualità di erede del richiedente: è ovvio che si tratterà, allora, di una atto che presuppone accettazione tacita dell’eredità incompatibile con una successiva rinuncia ed opponibile da un qualsiasi creditore del defunto per impugnare la rinuncia stessa in sede giudiziale.


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