Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società: è quanto stabilisce l’articolo 2476 del codice civile.
Pertanto, sembra che l’azione di responsabilità nei suoi confronti sia stata promossa non tanto per stabilire se lei abbia o meno pagato al presidente pro tempore del consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia la somma necessaria per essere ammesso come socio (e quindi aver diritto all’alloggio sociale), ma, piuttosto, per non aver promosso, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, le necessarie azioni legali finalizzate al recupero coattivo delle somme indebitamente trattenute, a danno della società, dall’amministratore che l’aveva preceduto nell’incarico. O, almeno, all’individuazione del debitore tenuto a coprire l’ammanco.
Lei non riporta la data in cui è stata avviata azione di responsabilità da parte dei 4 soci “ostili” . Tuttavia è presumibile che, se l’azione di responsabilità vertesse esclusivamente sul recupero degli 80 mila euro sulla base di un eventuale omesso versamento da parte del socio (poi assurto al ruolo di amministratore) nel lontano 2004, essa sarebbe stata improponibile per intervenuta prescrizione. Nella specie, invece, la prescrizione decorre da quando l’amministratore della compagine sociale cooperativa, accusato di omessa vigilanza, decade dall’incarico assunto e, in ogni caso, sembra propendere nel contestare la mancata vigilanza nel mantenere integro il patrimonio sociale, o, almeno, nel non aver tentato di impedirne il suo depauperamento.
Sicuramente non è il suo caso, ma chiunque dotato di un pizzico di malizia, potrebbe sospettare di un accordo intervenuto fra i due presidenti succedutisi alla guida della coop. E, comunque, a lei toccava vigilare o, ameno, proporre al CdA le azioni da promuovere finalizzate ad individuare, allora (nel 2005), il responsabile dell’ammanco emerso nelle casse sociali (anche se iscritto a bilancio approvato dai soci).
Che il bilancio sociale sia stato approvato all’unanimità, infatti, non comporta che gli 80 mila euro appostati a bilancio possano andare in gloria senza nemmeno un tentativo di recupero della somma nei confronti del responsabile dell’ammanco e non esime l’amministratore pro tempore da eventuali responsabilità patrimoniali accertate in sede giudiziale.
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