Paolo Rastelli

La sospensione delle attività di verifica di inadempimento a cui è obbligata la Pubblica Amministrazione per effetto dell’articolo 48 bis del dpr 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, disposta dal decreto legge 34/2020, vale per cittadini ed aziende.

Come abbiamo cercato di spiegarle nel corso dei precedenti interventi, tuttavia, la norma impone alla Pubblica Amministrazione, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. E, in caso affermativo, di non procedere al pagamento segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

E’ evidente, allora, che la data di presentazione della domanda di NASpI anticipata è irrilevante dal momento che l’INPS dovrà effettuare la verifica (prevista dal 48 bis del dpr 602/1973) solo successivamente, cioè dopo la liquidazione e prima di erogare l’indennità di disoccupazione anticipata.


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