Gennaro Andele

La multa su auto venduta è uno degli errori più classici commessi dalla burocrazia: in buona sostanza si tratta di vedersi recapitare la notifica di una contravvenzione per un’infrazione commessa dal veicolo che non è più di nostra proprietà.

Ed è quindi importante sapere perché accade per impostare il ricorso ovvero per capire come difendersi. Sbollita la rabbia e passato lo stupore, la prima cosa da fare è leggere con attenzione i contenuti della multa.

Anche se gli sbagli della pubblica amministrazione sembrano un ostacolo difficile da affrontare, con le giuste azioni nelle corrette tempistiche, l’automobilista può risolvere la questione.

C’è un motivo ricorrente per cui viene recapitata una multa su un’auto venduta anche se l’ex proprietario non ha commesso alcuna infrazione. Si tratta della mancata registrazione dell’atto di cessione del veicolo.

Norme alla mano, quando si acquista un’auto usata occorre infatti registrare il passaggio di proprietà. Bisogna farlo entro 60 giorni dall’autenticazione della firma sull’atto di vendita. Competente dell’aggiornamento dei dati è l’ufficio provinciale dell’Aci e fino a quando il passaggio di proprietà non viene registrato al Pra (Pubblico registro automobilistico) risulta intestatario del veicolo il precedente proprietario.

Il rischio per lui è presto detto: può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dall’uso e dalla gestione dell’auto. Pensiamo al pagamento della multa per eccesso di velocità o per divieto di sosta. Oppure al risarcimento danni a cose o persone.

O ancora al mancato versamento del bollo auto. Succede quindi che la pubblica amministrazione – quando le forze dell’ordine non possono contestare sul posto la trasgressione – invia la sanzione al precedente proprietario e non al vero trasgressore ovvero al nuovo intestatario del veicolo.

Le prove dell’errata destinazione della multa su auto venduta sono contenute nel verbale stesso. Se la data dell’infrazione è successiva al passaggio di proprietà, l’automobilista deve dimostrare di non essere stato l’intestatario nel giorno della violazione.

Non bastano le parole poiché occorrono le prove e quindi l’atto di vendita dell’auto o la visura del Pubblico registro automobilistico con cui si certifica il passaggio di proprietà. La raccolta della documentazione utile è solo il primo step poiché occorre passare all’azione.

Il modo più semplice per dichiarare la propria estraneità dai fatti è rivolgersi al comando che ha elevato la multa (polizia municipale, polizia di Stato o carabinieri).

L’automobilista può indirizzare una richiesta di annullamento dell’atto, allegando i documenti che lo scagionano, anche via posta elettronica certificata, con raccomandata oppure via fax. Ovviamente può anche consegnare di persona il mini fascicolo che lo discolpa.

Ma cosa succede se le forze dell’ordine confermano la legittimità della multa su auto venduta? In fondo, dagli archivi informatici in loro possesso può risultare il passaggio di proprietà nel giorno della violazione. A quel punto non resta altro da fare che proporre ricorso.

La strada è duplice: prefetto o giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Oltre al modulo compilato con il ricorso, l’ex proprietario dell’auto deve allegare:

  • la fotocopia del documento di riconoscimento proprio e dell’acquirente dell’auto;
  • la copia dell’atto di vendita del veicolo o della visura al Pra;
  • la copia del verbale di contestazione notificato.

I precedenti giurisprudenziali sono quasi sempre a favore dell’automobilista.

Sebbene l’ex proprietario dell’auto non possa rimanere immobile di fronte alla notifica di una multa, secondo la Corte di Cassazione, il solo atto di vendita è sufficiente per non assumersi responsabilità per le conseguenze derivanti dall’uso del veicolo.

La sanzione può arrivare anche per l’errata trascrizione dell’atto di vendita da parte dell’agenzia automobilistica o del notaio. In questo caso occorre far registrare al Pra l’atto di vendita corretto per poi citare in giudizio i responsabili dell’errore.

Lo scenario peggiore è però un altro: la ricezione di una cartella esattoriale per multa su auto venduta. In pratica l’Agenzia delle entrate contesta il mancato pagamento dell’importo richiesto in seguito alla notifica dell’infrazione al Codice della strada.

La cartella impone il versamento maggiorato della sanzione originaria, a cui eventualmente aggiungere il preavviso di fermo amministrativo del bene.

Per l’ex proprietario dell’auto non c’è altra strada che la presentazione del ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla ricezione della cartella. E lo deve fare con in mano l’atto di vendita e la visura al Pra.


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