Paolo Rastelli

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha previsto, al comma 688, a partire dal 1 gennaio 2015, una sanatoria per le cartelle esattoriali di modesto importo, emesse da più di tre anni, laddove l’attività di riscossione coattiva non sia risultata efficace. Ma deve trattarsi di cartelle esattoriali, riferite al medesimo debitore (posizione debitoria) di importo complessivamente inferiore ai 300 euro.

Per le posizioni debitorie complessivamente superiori a tale importo, per le quali non abbia avuto alcun esito l’attività di riscossione coattiva, l’ente creditore può contestare lo sgravio proposto periodicamente (ogni tre anni) dall’agente della riscossione (ieri Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione): infatti, l’articolo 20 della legge 112/1999, a cui fa riferimento la finanziaria 2015, stabilisce che. qualora l’ente creditore individui, successivamente alla proposta di sgravio inoltrata dall’agente della riscossione, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, possa, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme dovute, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

Peraltro, a proposito della questione posta dal lettore, va altresì ricordato che con il decreto legge 119/2018, devono essere automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui (complessivi) fino a mille euro relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Dove per debito residuo deve essere inteso l’importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.


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