Ludmilla Karadzic

Tutto dipende dalla determinazione del creditore – se con cadenza infra decennale il creditore notifica al debitore la propria volontà di non rinunciare all’importo che gli è dovuto, inviando raccomandata AR all’indirizzo di residenza anagrafica del debitore (in Italia o all’estero se cittadino italiano iscritto all’AIRE), che, in caso di irreperibilità del destinatario si perfezionerà, comunque, per compiuta giacenza presso l’ufficio postale – non ci sono speranze di vedere prescritto il diritto del creditore di esigere il rimborso del residuo rimasto inadempiuto.

Questa la brutta notizia: la buona è che, specie dopo un’intervenuta cessione, il cessionario (Sistemia) sarà sicuramente disponibile a concedere la rateizzazione dell’importo residuo. Inoltre il debitore, se non possiede immobili, se non dispone di un conto corrente con saldo rilevante, se non percepisce reddito da pensione o da lavoro dipendente, con una trattativa oculata, potrà anche ottenere un sensibile sconto sul debito nominale (regolazione transattiva a saldo stralcio).

Infine, se come nel suo caso, sono passati più di dieci anni dalle richieste di adempiere inoltrate della banca creditrice cedente, è comunque onere del creditore cessionario dimostrare al debitore che ne fa richiesta, che il diritto al rimborso del debito residuo non è andato in prescrizione, esibendo le ricevute di invio delle comunicazioni raccomandate (anche quelle eventualmente inoltrate dalla cedente) con le quali è stato interrotto il decorso della prescrizione.


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