Ornella De Bellis

Se il creditore (o un suo avente causa) invia periodicamente (con intervallo inferiore al decennio) al debitore (o ad un suoi legittimario che non abbia rinunciato all’eredità) comunicazione scritta di richiesta di adempimento con raccomandata A/R, correttamente notificata anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (in occasione di temporanee assenze del destinatario dal luogo di residenza), il rimborso del debito in sospeso può essere preteso legittimamente anche dopo cento anni.

Anche qualora il regime patrimoniale adottato con il matrimonio sia di comunione dei beni, il creditore non può agire con azione esecutiva (tipo pignoramento dello stipendio) nei confronti del coniuge non debitore, dal momento che quelle effettuate con carta revolving sono tipicamente delle spese personali esclusivamente a carico dell’intestatario della carta.

Se, invece, il coniuge non debitore ha prestato garanzia a favore dell’altro coniuge debitore, oppure se le spese riconducibili alla carta revolving venivano addebitate al saldo di conto corrente intestato al coniuge non debitore, naturalmente con il consenso di quest’ultimo, allora il coniuge non debitore è responsabile in solido dell’obbligazione a carico del coniuge debitore.

Pertanto, nello scenario testè descritto, il coniuge non debitore potrà vedersi pignorato il proprio stipendio fino al rimborso integrale del credito azionato dal creditore insoddisfatto.


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