Annapaola Ferri

Il funzionario addetto all’istruttoria della sua richiesta di mutuo ha consultato la Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, ha individuato il suo nominativo come garante di un mutuo ipotecario al momento regolarmente onorato dal debitore principale, a favore del quale lei ha prestato garanzia, ma poi ha approfondito la ricerca ed ha appurato che il debitore a favore del quale lei ha prestato garanzia ha, a proprio carico, altre posizioni in sofferenza, sebbene non garantite da lei che ha richiesto il prestito.

Presumibilmente, attenendosi ad una valutazione basata sul “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, le ha negato il mutuo. Questa modalità di procedere, tuttavia, non costituisce una prassi nel settore bancario.

Delle due l’una: o costringe il debitore in favore del quale ha prestato garanzia a sanare tutte le sue eventuali posizioni in sofferenza, attendendo tre anni dalla data di regolarizzazione dell’ultimo credito appostato a sofferenza e regolarizzato, oppure si rivolge altrove.

Quanto sopra ammesso che la motivazione addotta dalla banca sia veritiera. Ma consideri, più verosimilmente (a parte quanto le è stato riferito), che il motivo del diniego di finanziamento potrebbe risiedere nella semplice circostanza che lei è già garante di un mutuo ipotecario e come tale potrebbe trovarsi in difficoltà se il debitore principale, a favore del quale lei ha già prestato garanzia, risultasse inadempiente. Insomma, chiedere al debitore, a favore del quale lei ha prestato garanzia, di chiudere le posizioni aperte in sofferenza potrebbe rivelarsi inutile, se lo scopo è quello di ottenere il prestito ipotecario che le è stato appena negato.


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