Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’articolo 154 lettera c) del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), ha previsto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, sia per la rottamazione ter che per la definizione agevolata a saldo stralcio, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.