Paolo Rastelli

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’articolo 154 lettera c) del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), ha previsto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, sia per la rottamazione ter che per la definizione agevolata a saldo stralcio, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.