L’articolo 39 del Testo Unico Bancario prevede che il debitore, ogni volta che abbia estinto la quinta parte del debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma iscritta. Egli ha, inoltre, il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.
L’articolo 2872 del codice civile, comma secondo, chiarisce, poi, che la restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Alla luce di quanto fin qui esposto e premesso che, per prassi comune degli istituti di credito, la misura dell’importo dell’ipoteca iscritta ammonta a circa il doppio del finanziamento concesso, lei avrà diritto alla restrizione ipotecaria, con la liberazione della pertinenza garage dal vincolo ipotecario se, e solo se, riesce a dimostrare, attraverso documentazione peritale, che il valore commerciale dell’appartamento è superiore al doppio del capitale residuo da rimborsare.
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