Antonio Scognamiglio

Secondo l’articolo 476 del codice civile si ha accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L’articolo 540 del codice civile dispone, fra l’altro, che al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Nella fattispecie, peraltro, il coniuge superstite è altresì proprietario dell’abitazione per la quale è dovuta la tassa rifiuti (TARI)

Infine, il tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga locali o aree scoperte, indipendentemente dalla qualità di erede del titolare della posizione tributaria. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, per le abitazioni di residenza, il Comune può anche operare d’ufficio la voltura al convivente più anziano (presente nello stato di famiglia, cioè proprio sua madre), nei casi di decesso dell’intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria.

Pertanto, che poi sia stato commesso un errore materiale nello spuntare la casella di erede nel modulo di dichiarazione, la cosa non implica assolutamente accettazione tacita dell’eredità dal momento che sua madre sarebbe stata obbligata a versare comunque l’importo della tassa rifiuti, anche senza la dichiarazione di subentro (in questa evenienza sarebbe stata anche costretta a corrispondere ulteriori sanzioni amministrative).

Insomma, nella sostanza, sua madre avrebbe il diritto/dovere di volturare a proprio nome la tassa rifiuti anche dopo aver rinunciato all’eredità e quindi non in qualità di erede, ma di coniuge convivente superstite dell’intestatario della posizione tributaria e, soprattutto, nella veste di proprietaria dell’immobile che condivideva con il coniuge defunto.

Sua madre può senz’altro rinunciare all’eredità del marito defunto: il consiglio è di provvedervi entro tre mesi dal decesso.


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