Simonetta Folliero

Sono stati sospesi fino al 31 agosto 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dal 19 maggio e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito) (articolo 152 decreto legge 3472010).

Non ci risulta, tuttavia, la sospensione delle attività di pignoramento dei conti correnti riguardo a cartelle esattoriali già notificate prima dell’emergenza sanitaria..


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