Giorgio Valli

Il 20 per cento (del valore massimo dell’agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto. Pertanto se il soggetto intestatario della fattura è a carico fiscale di terzi, la detrazione non potrà essere fruita da alcuno.

Inoltre, se l’unico reddito assoggettabile ad IRPEF è quello prodotto da lavoro autonomo in regime forfetario, il contribuente intestatario della fattura che ha usufruito del cosiddetto bonus vacanza, non può fruire della detrazione fiscale del 20% nell’anno di imposta 2020.


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