Andrea Ricciardi

In questo periodo di crisi sanitaria causata dal Coronavirus e della conseguente (e drammatica) crisi economica, uno degli interventi più incisivi che sono stati introdotti nel Decreto “Rilancio”, e che speriamo possa portare ad un rilancio del settore, ad un risparmio per i consumatori e a benefici per l’ambiente è il “superbonus” per il risparmio energetico accompagnato dalla detrazione fiscale del 110% delle spese effettuate.

La norma è molto articolata e complessa e prevede come importantissima novità rispetto agli “ecobonus” per l’efficientamento energetico degli edifici introdotti negli scorsi anni due novità fondamentali:

  • l’innalzamento della quota di detrazione al 110% degli importi spesi;
  • la possibilità di cedere il credito fiscale, oltre che all’impresa che effettua i lavori, anche a soggetti terzi (come le banche).

Ovviamente per poter accedere a questi importanti benefici è necessario rispettare dei requisiti stringenti.

E’ possibile richiedere il “superbonus” per tutti gli interventi previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe di cui si sta già parlando, considerata l’importanza e l’impatto della norma).

Gli importi riconosciuti, effettuati per sostenere gli interventi previsti, consentono una detrazione fiscale (Irpef e Ires) del 110% che andrà applicata nelle dichiarazioni dei redditi dall’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati e pagati i lavori alle quattro successive per un totale di cinque rate annuali di eguale importo.

Il Decreto “Rilancio” stabilisce che i beneficiari possono essere (comma 9):

  • condomini;
  • persone fisiche;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) nonche’ gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati ai propri soci ma non su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (comma 10).

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi effettuati, oltre che rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge, devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se questo non fosse tecnicamente possibile, il conseguimento della classe energetica piu’ alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

Gli interventi ammessi sono:

  • interventi di isolamento termico dell’edificio (cappotto termico)su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Per questo intervento la quota massima è di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (riscaldamento) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, almeno in classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e a sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. Per questo intervento la quota massima è di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio;

Effettuati questi due interventi “trainanti” e rispettati tutti i requisiti previsti, la detrazione si applica anche:

  • a tutti gli altri interventi già agevolati dal vecchio ecobonus (come ad esempio la sostituzione degli infissi)
  • all’installazione di impianti fotovoltaici;
  • all’installazione di sistemi di accumulo (batterie);
  • all’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche.

Tutta la documentazione necessaria, sia tecnica (tipologia interventi, A.P.E., ecc), che economica (fatture e bonifici ad esempio), che fiscale, andrà poi inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate e all’ENEA che ha da anni predisposto un sito ad hoc per tutte le detrazioni relative all’efficienza energetica

La grossa novità del “superbonus” è la possibilità di cessione del credito: in pratica le famiglie e i condomini potranno trasferire il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori e, di fatto, non anticipare nulla o gran parte del costo dell’intervento. Saranno quindi questi soggetti (banche, esco o le imprese che hanno fatto i lavori, ndr) ad anticipare gli importi necessari per effettuare i lavori e poi ad incassare il credito di imposta dal fisco.

Vediamo infine quali possono essere dei consigli utili per chi fosse interessato a questo tipo di opportunità:

  • restare aggiornati sulle modifiche e sulle modalità operative attraverso il sito dell’ Agenzia delle entrate e dell’ ENEA;
  • affidarsi a professionisti, tecnici e aziende qualificate;
  • non rincorrere la prima offerta soprattutto se presentata in maniera troppo allettante;
  • essere sicuri che tutto sia fatto a regola d’arte (il decreto prevede delle sanzioni pesanti per chi rilascia dichiarazioni infedeli).

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