Marzia Ciunfrini

L’articolo 11, comma 1 del decreto legge 23/2020 prevede che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 7 giugno 2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Inoltre al comma 3 dello stesso articolo viene specificato che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto per l’applicazioni delle sanzioni amministrative conseguenti, e le iscrizioni nell’archivio informatizzato dei protesti (RIP) che, ove già effettuate, sono cancellate.

Quindi, non è tanto il comma 3, importante ai fini del mancato pagamento della cambiale: infatti la cambiale non pagata alla scadenza costituisce titolo esecutivo per notificare il precetto al debitore inadempiente e per poi avviare le azioni esecutive (pignoramento stipendio o pensione, pignoramento conto corrente).

Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge 23/2020 regola proprio quest’ultimo aspetto, con la sospensione dei termini di scadenza della cambiale. Che, pertanto, troverà ancora in banca almeno fino al primo settembre 2020.


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