Michelozzo Marra

Fra le categorie di rischio censite nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, rispetto alle quali v’è obbligo, ex lege, di segnalazione alla Centrale Rischi (indipendentemente dall’importo della posizione), rientra quella della sofferenza: l’appostazione a sofferenza è basata su un’autonoma valutazione del creditore (MPS), effettuata al momento della segnalazione, circa il fatto che il rimborso non sia più ritenuto sicuro e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

Quindi, la segnalazione in CR è stata effettuata quando MPS ha ritenuto non ci fossero più le condizioni e la prospettiva di un adempimento da parte del debitore: si tratta di una procedura legittima e non censurabile, dal punto di vista giuridico. Non c’è alcuna relazione fra segnalazione CAI e quella in CR. I tempi di appostazione a sofferenza e di successiva segnalazione in CR Bankitalia possono ben risultare differiti rispetto al momento in cui è emerso l’obbligo di segnalare il debitore inadempiente nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), settore carte di credito.

La segnalazione che la riguarda verrà rinnovata ogni mese fino a quando MPS non porterà a bilancio la perdita e/o non cederà a terzi il credito vantato nei suoi confronti.

Per risolvere il problema bisognerebbe rimborsare il saldo rimasto a debito delle due carte revolving: dopo tre anni dalla regolarizzazione la posizione verrebbe oscurata.


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