Ludmilla Karadzic

Le cose sembrano essere andate secondo lo scenario che andremo adesso a tratteggiare: la società di recupero crediti, che ha contattato il debitore, agisce per conto di TIM (ex Telecom), ed ha una procura pro solvendo per trattare ed accettare direttamente (senza obbligo di autorizzazione da parte del creditore mandante) rimborsi a saldo stralcio fino ad un certo limite di sconto: in particolare, per quel che qui ci interessa, per uno sconto del 65% sull’importo dovuto sarebbe stata necessaria l’accettazione di Telecom; per uno sconto del 35% sul debito nominale, tale autorizzazione non serve.

L’addetto alla pratica, in un primo momento, ha ritenuto di aver applicato al debitore uno sconto del 65% sul debito nominale, richiedendo la sottoscrizione del modulo da rigirare a Telecom per il consenso all’accordo transattivo intervenuto fra la società mandataria e il debitore. In un secondo momento si sono accorti, invece, che lo sconto praticato al debitore era in realtà del 35% soltanto, e quindi non si rendeva necessaria alcuna autorizzazione da parte di TIM al perfezionamento dell’accordo.

Per gli importi in gioco, improbabile che si tratti di una truffa: ad ogni buon conto, prima di pagare, si faccia inviare dalla società mandataria copia della procura e contatti poi la TIM per chiedere se il contratto di mandato al recupero crediti con quella società è ancora in corso.

Sarebbe vieppiù tutelato se riuscisse ad ottenere che l’importo pattuito a saldo stralcio fosse versato su un conto corrente intestato a TIM.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.