Vero, la legge 689/1981 nulla dice circa la notifica immediata dei verbali di infrazione quando il trasgressore rifiuta di sottoscrivere la contestazione e non ritira copia del verbale redatto dall’agente accertatore.
Tuttavia, il verbale e’ un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta. Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l’obbligo di firma dell’agente accertatore, e’ ininfluente, ai fini del perfezionamento della notifica, che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. Tuttavia, tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.
L’articolo 2700 del codice civile, stabilisce, infatti, che l’atto pubblico (nella fattispecie, il verbale di contestazione dell’infrazione, in cui si annota il rifiuto del trasgressore di sottoscrivere l’atto e di ritirarne copia) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (nella circostanza quelle annotate dal pubblico ufficiale) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nello specifico il rifiuto di sottoscrivere il verbale e di ritirarne copia).
Il verbale così formato costituisce, pertanto, piena prova dell’avvenuta, corretta notifica immediata al trasgressore dell’infrazione commessa.
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