Detrazione al 110% significa che se spendo 100 euro potrò detrarre 110 euro: ma questa aliquota si applica solo per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi fissati dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017).
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30 mila ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (compresa l’installazione di pannelli fotovoltaici) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti alle lettere a, b, c.
Il contribuente può optare fra la detrazione fiscale oppure un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dalla società che esegue i lavori (cessione del credito di imposta), sconto che nel caso di detrazione al 110% si tradurrebbe nell’esecuzione dell’intervento di efficientamento energetico a costo zero (con un residuale premio di detrazione al 10% per il committente).
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