Prima ipotesi – La divisione dell’eredità non è stata effettuata
Al momento, due sono i fatti significativi che possono rilevarsi dalla situazione esposta:
1) i due fratelli, ed in particolare chi ha effettuato i bonifici a favore del creditore, possono considerarsi eredi per tacita accettazione;
2) i beni della defunta rientrano nella comunione ereditaria non essendovi stata una divisione fra i chiamati all’eredità.
Al creditore non interessa chi, dei due eredi, abbia pagato le rate del mutuo e chi no. Alla settima rata anche non consecutiva, non onorata, interviene automaticamente la Decadenza dal Beneficio del Termine con richiesta, agli eredi in comunione, di versare l’importo residuale del mutuo in un’unica soluzione.
In mancanza dell’adempimento, il creditore procederà con pignoramento ed espropriazione degli immobili ipotecati al momento dell’erogazione del mutuo. Se il ricavato dalla vendita all’asta non coprisse integralmente il debito, questo andrà a gravare sui restanti beni della massa ereditaria e, ove ciò non fosse ancora sufficiente a soddisfare il creditore della defunta, il residuo dovrà essere rimborsato per il 50% ciascuno dai due fratelli eredi per tacita accettazione.
Alla ripartizione della massa ereditaria eventualmente residua a valle degli adempimenti coattivi, i due fratelli otterranno ciascuno il 50% di ciò che residua: in assenza di divisione ereditaria.
La divisione dell’eredità, se è quando sarà effettuata, porterà alla ripartizione dei bani residui in quota al 50% ciascuno.
Seconda ipotesi – La divisione è stata effettuata senza procedere al frazionamento del mutuo
In questa ipotesi ci sarà comunque comunicazione della DBT: di una eventuale espropriazione dei beni ne farà le spese l’erede al quale, in fase di divisione dell’eredità, sono stati (malauguratamente) assegnati gli immobili gravati da ipoteca.
Per il resto il risultato non cambia: qualora dopo l’espropriazione degli immobili emergesse ancora un residuo a favore del creditore, l’importo a debito ricadrebbe solidalmente sui due eredi. Infatti, il mutuo di liquidità della defunta, in assenza di richiesta di frazionamento da parte degli eredi (frazionamento che la banca, comunque, non concederebbe mai) è una obbligazione in solido.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Se c’è stata divisione, per evitare il configurarsi dell’accennata aberrazione a carico dell’erede a cui sono stati assegnati gli immobili gravati da ipoteca, l’eredità avrebbe dovuto essere accettata con beneficio di inventario.
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