Solo l’importo non rimborsato dal fondo sanitario aziendale integrativo è rimborsabile: è ciò vale per qualsiasi spesa sanitaria rimborsata parzialmente, indipendentemente dal familiare a carico fiscale per il quale la spesa è stata sostenuta.
Anche i soggetti non fiscalmente a carico del dipendente iscritto al fondo sanitario aziendale integrativo (nella fattispecie il coniuge), che abbiano potuto fruire del rimborso parziale erogato dal fondo sanitario aziendale integrativo del dipendente iscritto (ad esempio, in quanto facenti parte della medesima famiglia anagrafica) potranno detrarre solo il residuo non rimborsato, se intestatari della fattura relativa alla spesa sostenuta.
La ratio è che il rimborso della spesa sanitaria sostenuta dal familiare non fiscalmente a carico del dipendente iscritto al fondo, che non ha dedotto direttamente gli importi versati al fondo stesso, è stato ottenuto, comunque, grazie ad un importo dedotto indirettamente (dal reddito del soggetto iscritto al fondo).
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