Annapaola Ferri

Come figlio, al decesso di uno dei genitori obbligati, suo marito dovrà rinunciare all’eredità se non risulterà conveniente accollarsi il debito del de cuius. E questo già vi è noto.

Come amministratore di sostegno (ma anche come figlio), in vita dei propri genitori, suo marito non corre alcun pericolo di vedersi accollati i loro debiti.

Piuttosto, qualora suo marito, in qualità di Amministratore di Sostegno dei propri genitori, compisse atti dannosi oppure in eccesso, rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare o in contrasto con gli interessi dei beneficiari, o, ancora, assumesse una condotta negligente in violazione dei propri doveri, allora, solo allora, potrebbe essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere dei danni che fossero, eventualmente, patiti dagli assistiti. L’Amministratore di Sostegno risponde sia civilmente per omissioni o cattiva gestione nei confronti del beneficiario, che penalmente, qualora i suoi comportamenti comportassero rilievo penale.

Tuttavia, queste problematiche insorgono quando si creano dinamiche familiari specifiche che nulla hanno a che vedere con i cavilli di banche ed Agenzia delle Entrate: ad esempio, un potenziale erede potrebbe rivolgersi al Giudice Tutelare per censurare il comportamento dell’amministratore di sostegno nel tentativo di evitare che il patrimonio del soggetto assistito venga eccessivamente ridotto da spese ritenute non necessarie, disposte dall’amministratore di sostegno, seppure per servizi destinati all’assistito. Non si tratta del vostro caso, però.


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