La circolare INPS 47/2020 stabilisce che i datori di lavoro con più di cinque dipendenti operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Il trattamento di integrazione salariale si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 17 marzo 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti occupati alla data del 17 marzo 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
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