Cominciamo innanzitutto col dire che il regime di TFS (Trattamento di Fine Servizio) riguarda il personale assunto dalla Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato entro il 31/12/2000. Per il periodo a tempo determinato, invece, dal 1973 al 28/2/1979, sua sorella ha maturato il diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Queste le indicazioni contenute nella circolare INPDAP 30/2002: ricordiamo che la gestione del TFR/TFS e quella previdenziale per i dipendenti pubblici veniva all’epoca posta a carico dell’INPDAP; oggi, in seguito all’entrata in vigore della legge 122/2010, i servizi ex INPDAP sono gestiti dall’INPS.
Qualora fra la decorrenza economica del rapporto a tempo indeterminato (nella fattispecie primo marzo 1979) e la nomina giuridica per l’inquadramento a tempo indeterminato (data che al momento è ignota) intercorreva almeno un giorno, il Trattamento di Fine Rapporto, relativo ad un eventuale periodo di lavoro a tempo determinato immediatamente precedente, veniva corrisposto subito al avoratore/lavoratrice.
Si tratta di una agevolazione (differire di almeno un giorno la data di decorrenza economica e la data di nomina giuridica relative al nuovo contratto a tempo indeterminato) che, spesso, veniva sollecitata dallo stesso interessato per evitare che la somma del TFR maturata con la prestazione a tempo determinato, venisse corrisposta solo in occasione del passaggio in pensione (o in seguito a decesso, come nella fattispecie è avvenuto).
Quindi, per verificare che il TFS liquidato dalla PA sia stato correttamente calcolato in base a 40 anni, 6 mesi e 24 giorni, non le resta che chiedere, al Ministero di Grazie e Giustizia, la data in cui c’è stata, per sua sorella, la nomina giuridica come impiegata a tempo indeterminato, oppure assicurarsi che la defunta avesse già percepito il TFR nel corso del 1979, relativamente ai cinque anni precedenti di prestazioni lavorative effettuate con contratto a tempo determinato.
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