Loredana Pavolini

La pensione di invalidità, e l’indennità di accompagnamento, ha natura di sussidio è pertanto è impignorabile presso l’INPS da parte di creditori ordinari (banche, finanziarie, privati cittadini titolari, ad esempio, di una sentenza per risarcimento danni al cui adempimento è obbligato l’invalido).

Qualche problema potrebbe provenire dall’articolo 48 bis del dpr 602/1973 in base al quale, in sostanza, l’INPS prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non può procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In questa ipotesi, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione procedesse al pignoramento degli arretrati della pensione di invalidità presso l’INPS, sua madre sarebbe costretta a ricorrere al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente, assistita da un avvocato, per contestare l’azione esecutiva.

In ogni caso è bene sapere che una volta accreditati gli importi arretrati sul conto corrente dell’invalido, il conto potrebbe essere pressoché svuotato (a parte una soglia pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale – in soldoni, 1.379,49 euro) dai creditori procedenti per il rimborso dei debiti dell’intestatario: qualora il rapporto di conto corrente fosse destinato esclusivamente a recepire la pensione di invalidità e l’indennità di pignoramento, sua madre potrebbe ancora fare ricorso per evitare il prelievo, ma si tratterebbe, comunque, di spendere altri soldi in onorari d’avvocato ed avere i fondi congelati a tempo indefinito.

E’ bene quindi, azzerare il conto corrente al più presto, appena dopo l’accredito degli arretrati.


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