Paolo Rastelli

Siamo ormai in una fase avanzata della procedura esecutiva nei suoi confronti: eccezioni nel merito della pretesa potevano essere opposte, anche in via giudiziale, al momento della notifica dell’accertamento e non adesso, quando l’accertamento stesso è da considerarsi definitivo e viene avviata dal Concessionario, la procedure di riscossione coattiva.

E’ quindi assolutamente superfluo citare una legge (peraltro senza indicare il numero, ma solo anno, articolo e comma) nonchè una pronuncia della Corte di cassazione, per sapere se possano, adesso, applicarsi al caso.

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, di cui al comma 2, articolo 86 del dpr 602/1973 è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva (appunto il preavviso di fermo) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione.

E’ evidente allora che il coobbligato, che ha avuto la sfortuna di diventare comproprietario di un veicolo con un debitore esattoriale, dovrà rassegnarsi a subire anch’egli i disagi derivanti dall’iscrizione di Fermo Amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).


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