Carla Benvenuto

L’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale è divenuto una misura stabile dal primo gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019, ed è erogato a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Per il 2020 L’importo dell’indennizzo è paria 513 euro e non è soggetto a limiti reddituali del percipiente. Tuttavia, quest’ultimo deve:

  • riconsegnare al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
  • al momento della domanda di indennizzo aver compiuto almeno 62 anni, se di sesso maschile, oppure almeno 57 anni, se di sesso femminile;
  • al momento della cessazione dell’attività, per la quale è richiesto l’indennizzo, risultare iscritto da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto indennizzato riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni: la corresponsione dell’indennizzo, in tale evenienza, cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

Attenzione, per ogni esercizio di bilancio, il beneficio è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Infine, ricordiamo che sono destinatari del beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti c/o INPS che esercitano attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori (collaboratori); attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori; gli agenti e rappresentanti di commercio.


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