Annapaola Ferri

La prescrizione è decennale, decorrente dalla data della scrittura privata, se non interrotta con una raccomandata inviata al debitore dal creditore, in cui emerga la volontà di quest’ultimo di ottenere il rimborso di quanto prestato. L’intervenuta prescrizione vale per gli eredi del defunto creditore come per quelli del debitore.

Gli eredi del creditore, tuttavia, potrebbero agire nei confronti del debitore per far dichiarare dal giudice il prestito infruttifero come dissimulante una effettiva donazione (soprattutto se mai c’è stato un tentativo di richiedere il rimborso di quanto prestato): la donazione via bonifico, una volta dissimulata, se di non modico valore, in assenza di atto pubblico, potrebbe addirittura essere dichiarata nulla.

Il beneficiario della donazione rischierebbe, in tale ipotesi, di dover restituire l’intero importo che gli è stato accreditato, via bonifico, dal defunto, anche se questo non eccede, in sede di ripartizione ereditaria, la quota disponibile rispetto alla massa ereditaria, quindi, anche se non lede la quota riservata ai legittimari del defunto donante.

Tuttavia, si tratta di ipotesi teoriche, di difficile sostenibilità nella pratica.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.