Piero Ciottoli

Gli ultimi provvedimenti governativi (i decreti legge 9/2020 e 18/2020) contenenti misure finalizzate al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno introdotto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo anche nei seguenti ulteriori casi

– sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o licenziamento;
– riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

Si tratta, com’è evidente di misure di sostegno al reddito connesse a cause di sospensione del lavoro (o di licenziamento) riconducibili all’epidemia da coronavirus. Inoltre, per gli eventi appena sopra indicati, e lo ribadiamo, connessi all’emergenza sanitaria indotta dalla diffusione del coronavirus, chi richiede la sospensione non è tenuto ad allegare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in deroga a quanto previsto dalla legge istitutiva del Fondo di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa, che condiziona il beneficio ad un reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente inferiore ai 30 mila euro.

Dunque, la direttrice di banca, con cui lei ha interagito al telefono, le ha fornito informazioni del tutto corrette.

Tuttavia, essendo lei stata licenziata nel novembre 2018, potrebbe comunque presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo (l’istanza è ammessa purchè il licenziamento sia intervenuto nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio) a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare, a cui lei appartiene, sia inferiore ai 30 mila euro.


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