Ludmilla Karadzic

Ai sensi dell’articolo 481 del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

Tuttavia, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legge 18/2020, ed in particolare dall’articolo 83 del provvedimento (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) il conteggio dei 90 giorni va fermato il giorno 9 marzo (che, pertanto, si esclude) e ripreso a partire dal 16 aprile.

Successivamente, l’articolo 36 del decreto legge 23/2020 (Decreto Liquidità) in vigore dal 9 aprile, ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020 e’ prorogato all’11 maggio 2020.

Pertanto, nel conteggio dei 90 giorni dalla notifica del precetto, oltre i quali, in assenza di inizio dell’azione esecutiva, l’atto diventa inefficace, va escluso il periodo compreso fra i giorni 9 marzo e 11 maggio 2020.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.