Giorgio Martini

le chiedo, a questo punto non mi rimane altro che invocare la legge 3/2012 in alternativa secondo lei è possibile aspettare l’entrata in vigore della legge della crisi e dell’insolvenza la quale all’art. 278 comma 1 cita testualmente:

1 – L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

Pertanto entrando in vigore il predetto codice ed essendo stato già assoggettato a una procedura concorsuale nella quale erano presenti anche i miei creditori personali non potrebbe configurarsi l’effetto esdebitatorio anche nei confronti di quei debiti non compresi dell’attuale esdebitazione?.

Partendo anche dal presupposto che la nuova legge qualifica il nuovo provvedimento come esdebitazione integrale. non potrebbe nemmeno configurarsi una lesione dei creditori in quanto tutti hanno partecipato alla procedura sia in qualità di creditori particolari sia in qualità di creditori sociali ed essendo stati soddisfatti in base al grado.

Inoltre le chiedo conferma riguardo alle fideiussioni personali dei soci illimitatamente responsabili in quanto penso siano ricompresi nell’esdebitazione, infatti l’art. 142 ultimo comma nella parte in cui esclude (riporto testualmente: Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.) le fideiussioni indica espressamente i fideiussori del debitore e essendo una società di persone il socio che ha prestato fideiussione non si può considerare terzo e nemmeno si può considerare tale debito estraneo all’’attività d’impresa anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2016 in tema di effetto esdebitatorio del concordato preventivo ai soci illimitatamente responsabili, segnalo che l’inciso dell’art 184 l.f. è identico all’ultimo comma dell’art 142 l.f..

Non possiamo ragionare sulle ipotesi, ma sui fatti, ovvero sulle leggi al momento vigenti. Certamente la collega che mi ha preceduto nell’intervento è incorsa in un refuso nel momento in cui ha escluso dall’esdebitazione fallimentare la fideiussione personale del socio prestata a favore della società.

Infatti, la giurisprudenza, ormai consolidata (fra le tante, Corte di Cassazione sentenza 23669/2006), ha chiarito che l’atto con cui il socio rilascia garanzia per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di fideiussione prestata dal socio, ha diritto di insinuarsi nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore del fallito, non già di mero titolare di fideiussione rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui.

Tanto premesso, bisogna tuttavia ricordare che il debito che la vede, oggi, coinvolto con la società di cartolarizzazione titolare del credito derivante da quanto è residuato, rispetto al mutuo concessole, dall’espropriazione e vendita all’asta dell’immobile di cui era proprietario, non ha alcun legame con il fallimento. Lei riveste, adesso, il ruolo di semplice consumatore obbligato a rimborsare un debito. Punto.

Può essere considerato soggetto sovraindebitato e presentare, con possibilità di accoglimento, un’istanza ex legge 3/2012? Certamente, purchè non si aspetti la cancellazione del debito. Il giudice le potrà concedere (piano del consumatore) una dilazione di quanto dovuto con importo rateale non inferiore al 20% della retribuzione netta stipendiale (che è quanto il creditore otterrebbe con un pignoramento presso terzi). Potrebbe anche concederle l’esdebitazione a fronte, tuttavia, solo di un procedimento di liquidazione volontaria di eventuali beni immobili di proprietà, nell’ipotesi che il ricavato della vendita (effettuata dal liquidatore) non riesca a coprire integralmente il debito.


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