Annapaola Ferri

L’articolo 142 delle legge fallimentare limita il beneficio della liberazione dai debiti residui esclusivamente nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, restando escluse, dall’esdebitazione, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa. Si tratta di una norma vigente e poco importa cosa ne possiamo pensare noi e lei: questo per quanto attiene le prime due domande.

Per quanto riguarda la sofferenza segnalata nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia dalla cessionaria (la società di cartolarizzazione), l’unica cosa da fare è contattarla, chiedendo una verifica dell’importo riferito alla posizione debitoria censita in CR e, nel caso ne ricorrano gli estremi, pretendere una rettifica.

Avendo ottenuto l’esdebitazione fallimentare, avrà sicuramente contezza delle obbligazioni escluse dal beneficio, vale a dire, innanzitutto, gli eventuali obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti contratti con banche e finanziarie (compreso quanto residua del mutuo dopo la vendita coattiva della casa ipotecata) per finanziamenti personali o fideiussioni personali prestate a favore della società fallita o a favore di terzi, debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti per esdebitazione fallimentare, gli importi garantiti da fideiussori in suo favore.

Per finire, tenga conto che la cessionaria, qualora intendesse agire per l’escussione del credito non soddisfatto dall’espropriazione immobiliare della casa di proprietà, potrà procedere con pignoramento dello stipendio netto percepito dal debitore, ottenendo il prelievo mensile del 20% fino al rimborso totale del credito vantato.


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