Le rate sospese vengono differite alla fine del piano di ammortamento originario: il piano di ammortamento, in pratica, si allungherà così di un periodo pari a quello della sospensione. Su ciascuna rata sospesa vengono calcolati gli interessi dovuti al differimento. Questi interessi aggiuntivi vengono rimborsati per il 50% direttamente dalla CONSAP alla banca (subito, per i mutui a tasso fisso; alla fine del piano di ammortamento per i mutui a tasso variabile). Il restante 50% dovrà essere pagato dal mutuatario inglobato in ciascuna rata differita alla fine del piano di ammortamento originario.
Per i mutui a tasso fisso, l’interesse aggiuntivo è pari al tasso IRS i euro (rilevato al momento della sospensione dell’ammortamento) applicato sull’importo della rata sospesa per la durata residua del contratto di mutuo.
Per i mutui regolati a tasso variabile, l’interesse aggiuntivo è agganciato al tasso Euribor applicato sull’importo della rata sospesa rilevato con periodicità pari a quella di pagamento delle rate.
In entrambi i casi nulla è dovuto per la maggiorazione (lo spread) dovuto alla banca (o finanziaria) erogatrice del mutuo relativamente al tasso di interesse applicato agli importi delle rate sospese.
In pratica, per ciascuna rata sospesa di importo originario X (comprensivo di capitale ed interessi maturati alla scadenza originaria S), il mutuatario pagherà, in coda al piano di ammortamento originario, l’importo X maggiorato del 50% degli interessi maturati su X (secondo le modalità accennate, in relazione al tasso fisso o variabile del mutuo) dalla data S di scadenza originaria della rata sospesa a quella di pagamento effettivo della stessa.
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