L’articolo 42 (Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 180/1950 che costituisce il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni, stabilisce che nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma é ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.
Dunque, ai sensi di quanto disposto anche dall’articolo 55 del citato DPR, alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio in corso di estinzione estende i suoi effetti, anche sulle indennità dovute al debitore cedente, come la quota spettante di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o di Fine Servizio (TFS).
In pratica, alla cessazione del servizio viene prelevato il 20% dell’eventuale indennità spettante come TFR o TFS e girato al creditore (cessionario) fino soddisfazione del credito. Se emerge ancora un debito residuo, la ritenuta continuerà ad essere operata sul rateo mensile di pensione, nella misura del 20% di quest’ultimo.
Nella fattispecie, il prelievo dalla pensione per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto scenderà a 240 euro con il passaggio in quiescenza. Sempre se non riuscirà ad estinguerlo con il prelievo obbligatorio del 20% dal TFR.
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