Andrea Ricciardi

Qualunque cliente avesse aderito alle proposte bancarie di sospensione onerosa da oggi potrà, se avente diritto (cioè se titolare di un mutuo inferiore ai 250 mila euro, relativo a una prima casa e avendo documenti che attestino le difficoltà lavorative dovute all’emergenza) passare alla formula del Cura Italia, quindi quella non onerosa, senza costi.

Come funziona dunque la sospensione?

La possibilità è in favore dei lavoratori dipendenti che si sono visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni lavorativi consecutivi.

L’ammissione è estesa a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/2/20, un calo del proprio fatturato pari al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.

Potrà presentare la domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000.

Almeno per tutto il 2020 il requisito di presentazione del modello ISEE (con indicatore non superiore a 30 mila euro) è stato eliminato.

L’importo erogato non può superare i 400.000 euro.

Nel periodo di durata della sospensione sono comunque dovuti il 50% degli interessi maturati a favore dell’Istituto di credito.

La richiesta vale anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

Per i lavoratori dipendenti in sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni o con orario di lavoro ridotto che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti situazioni:

  • Ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, o sia stata avviata una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
  • Fruizione di agevolazioni pubbliche.
  • Mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino situazioni come non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione.

La domanda va presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, con l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Non è necessario essere in possesso dell’indicatore ISEE.


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